Iustitia
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Rumantschia

Livello federale:
Il diritto linguistico svizzero si basa essenzialmente sull'art. 70 della Costituzione cantonale, nonché su diritto costituzionale non scritto, riconosciuto dal Tribunale federale. La libertà linguistica è di contenuto differente a seconda che venga applicata alle relazioni tra privati oppure a quelle tra privati e Stato.
Nel 1938 il romancio è stato riconosciuto quale lingua nazionale accanto al tedesco, al francese e all'italiano; il tedesco, il francese e l'italiano erano considerate lingue ufficiali.
Nel 1996 il Popolo svizzero ha accolto un articolo sulle lingue riveduto della Costituzione federale. Da quel momento il romancio è considerato a livello federale come una lingua ufficiale parziale. Ciò significa che nei rapporti con le persone di lingua romancia anche questa lingua è considerata lingua ufficiale.
Nella nuova Costituzione cantonale (2000) anche la promozione della cultura della Confederazione ha ottenuto una base costituzionale (articolo 69). Nell’adempimento dei suoi compiti, la Confederazione deve tenere conto della pluralità culturale e linguistica del Paese.
Altri articoli della nuova Costituzione federale riguardano il romancio e stabiliscono che ...

  •  atti normativi federali di particolare importanza devono essere pubblicati in romancio mediante tirature separate.
  •  nell'elezione dei giudici del Tribunale federale deve essere preso in considerazione il criterio della rappresentanza delle lingue ufficiali.
  •  il giudice e le parti devono servirsi di una delle lingue nazionali della Confederazione.

Livello cantonale:
In Svizzera la sovranità linguistica compete ai singoli Cantoni. Il Cantone dei Grigioni è l'unico Cantone trilingue (tedesco, romancio e italiano). La legge grigionese sulle lingue (2007) definisce il rafforzamento del trilinguismo quale compito comune di Cantone e comuni. Per raggiungere questo obiettivo essa disciplina:

  1.  l'uso delle lingue ufficiali cantonali tedesco, romancio e italiano da parte delle autorità cantonali (Gran Consiglio, Governo, Amministrazione, Tribunali cantonali). Per le procedure dei Tribunali cantonali tutte e tre le lingue ufficiali cantonali sono equivalenti.
  2. il modo in cui il romancio e l'italiano devono essere salvaguardati e promossi:
    il Cantone versa sussidi alla Lia Rumantscha (LR), alla Pro Grigioni Italiano (PGI) e all'Agentura da Novitads Rumantscha (ANR). Il Cantone può anche versare sussidi a comuni, ad altri enti di diritto pubblico e a privati.
  3. secondo quali principi le tre lingue ufficiali cantonali devono essere usate nei comuni e nei circoli politici:
    I comuni con una quota di almeno il 40 percento di persone appartenenti ad una comunità linguistica autoctona sono considerati comuni monolingui. In questi comuni la lingua autoctona è la lingua ufficiale del comune.
    I comuni con una quota di almeno il 20 percento di persone appartenenti ad una comunità linguistica autoctona sono considerati comuni plurilingui. In questi comuni la lingua autoctona è una delle lingue ufficiali del comune.

    Per la determinazione della quota percentuale di una comunità linguistica fanno stato i risultati dell'ultimo censimento federale.
    I comuni disciplinano nella loro legislazione la lingua scolastica di insegnamento nella scuola popolare secondo i principi di questa legge. Nei comuni monolingui l'insegnamento della prima lingua avviene nella lingua ufficiale del comune. Nei comuni plurilingui l'insegnamento della prima lingua avviene nella lingua autoctona.
    Nei comuni con una quota di almeno il 10 percento di persone appartenenti ad una comunità linguistica autoctona, nella scuola dell'obbligo devono essere offerti il romancio o l'italiano.