Servizi pubblici » Situazione giuridica »
Ladinia
Quando si parla di tutela giuridica dei ladini bisogna innanzitutto sottolineare il fatto che le singole valli sono subordinate ad un diverso trattamento giuridico: le più avvantaggiate sono le valli di Badia, di Gardena e di Fassa, che si trovano nella Regione Autonoma del Trentino - Alto Adige / Südtirol, dotata di autonomia legislativa ed amministrativa, mentre Livinallongo e Ampezzo, che rientrano nella Regione Veneto, non dispongono di una tutela precisa e puntuale e di conseguenza subiscono una maggiore assimilazione.
Osservando lo sviluppo storico si nota che la prima forma di tutela venne assicurata ai ladini nella Costituzione della Repubblica, benché risultasse in modo piuttosto indiretto. L’articolo 6 della Costituzione sancisce che La Repubblica difende con norme speciali le minoranze linguistiche. Tuttavia, prima di poter mettere in pratica tale principio ci volle molto tempo e molte altre norme al fine di garantire ai ladini la possibilità di tutelare la propria lingua e la propria cultura. Nella regione Trentino-Alto Adige questa serie di norme iniziò con l'approvazione dello Statuto speciale del 1948 e con tale ordinamento si vollero mettere in pratica i contenuti di un'accordo internazionale, ossia di un documento aggiunto all'accordo di Pace di Parigi, negoziato a lungo dai ministri degli esteri dell'Italia e dell'Austria Alcide De Gasperi e Karl Gruber. Benché i ladini avessero raggiunto, tramite questi documenti, un aggancio a livello costituzionale, si dovettero attendere ben 20 anni prima di poterli mettere in pratica. Questo, soprattutto nel caso dei ladini della provincia di Trento. In Alto Adige la situazione era diversa; ai ladini della Val Badia e a quelli della Val Gardena furono concessi diversi diritti: così, ad esempio, l'ordinanza del Ministro della Pubblica Istruzione che già nel 1948 istituiva la scuola ladina paritetica o l'articolo 69 della norma di attuazione D.P.R. 574 del 1951 con la quale venivano riconosciuti i tre gruppi linguistici, o ancora l'istituzione delle consulte culturali per ogni gruppo linguistico, che consentono di promuovere interventi concreti nelle materie previste dall'articolo 87, o ancora l’uso del ladino nei procedimenti giudiziari e in generale l’uso della lingua ladina nei rapporti con la pubblica istruzione. I ladini della provincia di Bolzano hanno la possibilità di usare la propria lingua con gli uffici pubblici (con esclusione delle forze armate e di polizia) situati nelle località ladine e inoltre con quegli uffici della Provincia “che svolgono funzioni esclusivamente o prevalentemente nell’interesse delle popolazioni ladine” che si trovano p.e. a Bolzano.
Con il Secondo Statuto di Autonomia si differenziarono fortemente le norme di tutela per i ladini della Provincia di Bolzano da quelli della Provincia di Trento. Nel 1972 a Bolzano fu istituito il principio del trilinguismo, secondo il quale l'accesso a ogni posto di lavoro pubblico è subordinato alla conoscenza delle tre lingue dimostrata con un apposito esame, viene assicurato un ordinamento autonomo per le scuole dei paesi ladini e istituita la scuola paritetica, con l’art. 19 dello statuto d’autonomia viene previsto l’insegnamento del ladino nelle scuole; agli amministratori degli enti locali è attribuita la facoltà di impugnare gli atti della Pubblica Amministrazione ritenuti lesivi del principio di parità tra i gruppi linguistici davanti al T.A.R., al gruppo linguistico ladino viene garantita la rappresentanza politica a livello provinciale e regionale. Ai ladini della Val di Fassa invece, con l'articolo 102, veniva garantito un diritto generico per valorizzare le iniziative e le attività culturali, di stampa e di ricreazione e anche al rispetto dei toponimi e delle tradizioni, accanto all'insegnamento della lingua e della cultura ladina.
Negli anni '80 è cambiato molto per i ladini della Val di Fassa, ma il grande salto di qualità è intervenuto appena negli anni ’90, con l’introduzione di nuove norme. Alla vigilia della campagna elettorale per le elezioni regionali, tenutesi nel novembre del 1993, fu approvata dalla «commissione dei 12» una norma d'attuazione organica che prevedeva “disposizioni di tutela delle popolazioni di lingua ladina della Provincia di Trento”, che il Governo emise nel dicembre dello stesso anno con il D.Lgs. del 16 dicembre 1993, nr. 592. Tale norma stabilisce l'assunzione della dichiarazione di appartenenza linguistica durante il censimento, e l'adattamento del sistema dei posti di lavoro come avviene in Alto Adige. Con la modifica statutaria avvenuta nel 2001 (L. Cost. n. 2 del 31 gennaio 2001) venne garantito anche ai ladini di Fassa il diritto di rappresentanza in Consiglio provinciale e regionale; con tale prerogativa le grandi differenze di trattamento fra le due province di Trento e Bolzano si sono ridotte notevolmente.
Se si è parlato finora esclusivamente dei ladini delle province di Trento e di Bolzano, lo si è fatto perché i ladini di Livinallongo e di Ampezzo hanno visto il loro riconoscimento ufficiale solo nel momento in cui è entrata in vigore la legge nazionale 482 del 1999. Benché la regione Veneto abbia approvato già nel 1983 una legge, con la quale si impegnava a sostenere in qualche modo la promozione e la tutela della lingua e della cultura ladina, in tali valli finora si è potuto fare ben poco per raggiungere questi obiettivi.